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18 ANNI DI DISCRIMINAZIONI ILLEGALI FONDATE SULLA NAZIONALITÀ [click here to read in English]
RIASSUNTO
Nel 1980 lo Stato Italiano, al fine di razionalizzare
la didattica, ricorse a un "ope legis"
con il quale vennero creati numerosi posti di
lavoro per docenti impiegati con contratti di
diritto pubblico. I Lettori (cittadini stranieri
che insegnano nella propria madre lingua)
fino a quella data erano equivalenti agli
assistenti. I lettori furono esclusi da posti
pubblici e riassegnati, in base all'Articolo 28
del DPR 382, 1980 in base a contratti di
diritto privato rinnovabili per 5 anni. Il DPR
diceva che i loro salari non potevano essere
più alti di quelli dei professori associati
all'inizio della carriera (tempo definito). I lettori
impugnarono con successo questa legge sia nei
tribunali italiani che presso la Corte di
Giustizia della Comunità' Europea, (CGCE).
L'Italia, costretta ad abrogare questa legge
illegale (art 28) nel 1995, offri ai lettori
nuovi contratti come collaboratori ed esperti
linguistici. Coloro che si rifiutarono di
accettare il nuovo posto di lavoro, che oltre a
essere un tentativo di modificare la loro
qualifica non rispettava i loro diritti acquisiti,
vennero licenziati; la maggior parte di loro fu
reintegrata dai tribunali italiani. I lettori
impugnarono con successo la nuova legge (236)
del 1995 e la Corte di Giustizia della Comunità' Europea, il 26 giugno 2001, ordinò all'Italia di ricostruire
il contratto di ogni
lettore
dal primo giorno del primo contratto. L'Italia non si è conformata e
rischia adesso di
essere perseguita per legge dalla Commissione, che può comminare delle
multe presso la
CGCE.
I Lettori hanno impugnato con successo (presso la CGCE
e il TAR del Veneto) le norme italiane che impedivano loro di partecipare ai concorsi per supplenze. Ciò
nonostante, le autorità
universitario continuano a rifiutarsi di applicare le sentenze, che sono
vincolanti e hanno
effetto immediato. Nei tribunali italiani ci sono circa 1.000 casi di
lettori tuttora in corso.
STORIA POLITICA- Parlamento Europeo
1) 9 Febbraio 1993: il Parlamento Europeo a Strasburgo
riceve 65 studenti e lettori dell'Università di Verona - viene presentata una petizione al Presidente
Egon Klepsch. I
docenti stranieri denunciano una discriminazione sulla base della
nazionalità per quel
che
riguarda assistenza sanitaria, pensioni, garanzie sul posto di lavoro e
progressione della
carriera.
2) 13 Luglio 1995: il Parlamento Europeo approva una
risoluzione, durante il dibattito sui diritti umani, in merito agli abusi e alle vessazioni in corso presso
l'Università di Verona.
3) 15 Febbraio 1996: il Parlamento Europeo approva una
seconda risoluzione,
4) 27 Ottobre 2000: il Parlamento Europeo approva una
terza risoluzione che condanna la discriminazione e istruisce la Commissione perché verifìchi se esistono
gli estremi per perseguire
lo Stato Italiano in base all'Art. 10 dei Trattati, per la mancata
collaborazione nell'applicazione
della normativa europea.
STORIA LEGALE
5) I lettori (cittadini stranieri che insegnano nella
propria lingua madre) sono ridefìniti, in
base all'Articolo 28 del DPR 382, 1980, con
contratti annuali di diritto privato rinnovabili per 5 anni. Il DPR Art 28, 382 indicava che i loro salari non
potevano essere più
alti di quelli dei professori associati a tempo definito all'inizio della
carriera.
6) II 9 Febbraio 1989 la Corte Costituzionale dichiara
illegittima la norma dei 5 anni.
7) Corte di Giustizia della Comunità' europea (CGCE) :
Pilar Allue e Carmel Coonan contro Università degli Studi di Venezia, 30 Maggio 1989 (33/88)
verifica che l'Art 28
del
DPR 382 è in contrasto con l'Articolo 48 del Trattato di Roma poiché i
lavoratori italiani
non sono soggetti a una clausola di rinnovo ogni 5 anni.
8)
I Lettori continuano ad essere impiegati con contratti annuali. Le autorità
italiane sostengono che la sentenza della CGCE non proibisce
specificamente contratti annuali.
9) La CGCE in Allue II° contro Università degli Studi
di Venezia, 2 Agosto 1993 (C- 259/91, C-331/91 and C-332-92) dichiara illegali i contratti annuali per
lettori poiché agli
insegnanti italiani vengono di regola applicati contratti a tempo
indeterminato. Le
autorità
universitarie italiane si rifiutano di adeguarsi. L'Università di Bologna
(12 ottobre
1993) licenzia addirittura i propri 78 lettori in flagrante disobbedienza
della sentenza
della CGCE.
10) La legge italiana 236 (21.6.95) abroga la legge
dichiarata illegale, Articolo 28 del DPR 382 e da priorità ai lettori nelle procedure di selezione per nuovi
contratti di 'esperti
linguistici'. I Lettori che rifiutano di fare domanda o di accettare sono
licenziati; 28
a Bologna , 25 a Napoli Fed. II, 89 a Napoli Orientale, 9 a Salemo e 22 a
Verona.
11) La CGCE in David Petrie e altri contro Università
di Verona 20 Novembre 1997, C-90/96 (congiuntamente al TAR del Veneto - 14 Gennaio 1999) decide che a
3 lettori è stato
illegalmente impedito di fare domanda per posti di supplenza.
12) Ci sono attualmente oltre 1.000 lettori coinvolti
in cause. Le cause vengono sistematicamente bloccate da operazioni di ostruzionismo legale - molti
casi sono durati
oltre
5 anni, in violazione della Convenzione Europea sui Diritti Umani.
13) 26 Giugno 2001: Caso C-212/99, Commissione
(sostenuta dal Regno Unito) contro l'Italia - la CGCE decreta che l'Italia non ha adempiuto ai propri
obblighi nei confronti
del
Trattato, in merito al rispetto dei diritti acquisiti dei lettori, in
servizio in base all'Alt
28
del DPR 382 che è stato abrogato.
14) 26 Marzo 2003: II TAR del Veneto David Petrie e
Nicelda Provoste contro Università di Verona decide [nuovamente! - vedi
12) ] che il rifiuto dell'Università di Verona di accettare le domande dei lettori e in violazione degli articoli
del Trattato dell'Unione
Europea che proibiscono la discriminazione in base alla nazionalità.
15) Il 15 gennaio 2004 l’Italia ha introdotto
una nuova legge che la Commissione considera inadeguata. Ved. il
Comunicato Stampa della Commissione : Lettori stranieri: la Commissione
chiede alla Corte di giustizia di imporre delle sanzioni all'Italia in
relazione al caso dei lettori.
16) Il 1 marzo 2005 il Consiglio di Stato a Roma ha respinto l'appello dell'Università di Verona contro la sentenza del TAR del Veneto (14 gennaio 1999) favorevole a Petrie +2.
17) Corte di Giustizia Europea, decisione del 18.07.06: l'Italia ha mancato di adempiere i suoi obblighi ai sensi dell'Art. 228 Ce. [11]
Aggiornato il 16 novembre 2006